Art. 21.
(Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti).

      1. Al personale del ruolo medico e dei profili professionali ostetrici e infermieristici operante nelle unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria si applicano le agevolazioni previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e il medesimo personale è inserito nell'elenco delle attività usuranti definito ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.